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Fatturazione del nutrizionista: Sistema Tessera Sanitaria, IVA, bollo e regime forfettario

Se sei biologo nutrizionista o dietista con partita IVA, la fattura al paziente segue regole sue: niente Sistema di Interscambio, IVA esente, bollo da 2 euro, invio annuale al Sistema Tessera Sanitaria. Qui trovi gli obblighi in vigore nel 2026, con norme e cifre da controllare con il tuo commercialista. Il regime IVA di alcune prestazioni è interpretabile e la responsabilità della fattura resta tua.

Aggiornata al 29 settembre 2026 · 13 minuti di lettura

In breve

  • Biologi e dietisti inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture ai pazienti dal 2019 (DM MEF 22 novembre 2019). Dal 2025 l'invio è annuale, entro il 31 gennaio: le spese 2026 vanno trasmesse entro lunedì 1 febbraio 2027.
  • Le fatture per prestazioni sanitarie a persone fisiche non passano dallo SDI: il divieto dell'art. 10-bis del DL 119/2018 è strutturale dopo l'art. 2 del D.Lgs. 81/2025.
  • Le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona sono esenti IVA (art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972; DM 17 maggio 2002). Conta la finalità terapeutica, non il titolo.
  • Sulle fatture senza IVA sopra 77,47 € va il bollo da 2 € (DPR 642/1972, art. 13 della Tariffa).
  • I biologi versano a ENPAB (integrativo 4% in fattura, soggettivo 15%); i dietisti alla Gestione Separata INPS (26,07% nel 2026).
  • Forfettario: 85.000 € di compensi, coefficiente 78%, imposta 15% (5% per cinque anni). Codice ATECO 2025: 86.99.09.

Sistema Tessera Sanitaria: chi invia, cosa e quando

L'obbligo nasce dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175: farmacie, strutture sanitarie, medici e odontoiatri trasmettono al Sistema TS le spese sanitarie delle persone fisiche, per la dichiarazione precompilata, e il MEF può estendere l'obbligo con decreto. Il DM 22 novembre 2019 (GU n. 284 del 4 dicembre 2019) lo ha esteso, dalle spese del 1 gennaio 2019, a diciannove categorie: dietisti alla lettera e), biologi alla lettera s). Se sei iscritto all'albo e fatturi a pazienti, sei dentro qualunque sia il regime fiscale. Le FAQ della FNOB: "tutti i regimi trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria", forfettario compreso.

Si trasmettono le fatture pagate da persone fisiche, con codice fiscale del paziente, estremi del documento, importo e modalità di pagamento. Conta la data di pagamento, non di emissione: la fattura del 29 dicembre 2026 incassata a gennaio finisce nelle spese 2027.

Cadenza: fino alle spese 2024 l'invio era semestrale. L'art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha riscritto l'art. 12 del D.Lgs. 1/2024: "a partire dai dati relativi al 2025" la trasmissione è annuale, entro il termine fissato dal MEF. Il DM 29 ottobre 2025 (GU n. 261 del 10 novembre 2025) lo ha fissato al 31 gennaio dell'anno successivo. Per le spese 2026 il 31 gennaio è domenica: si slitta a lunedì 1 febbraio 2027, correzioni fino all'8 febbraio. Puoi inviare mese per mese, e conviene.

Opposizione: il paziente può opporsi all'uso dei dati per la precompilata, a voce quando chiede la fattura (tu lo annoti sul documento) oppure nel portale Sistema TS, nella finestra di febbraio-marzo (per le spese 2026: dal 9 febbraio all'8 marzo 2027). Dettaglio che molti sbagliano: in caso di opposizione il dato va trasmesso lo stesso, senza codice fiscale (DM MEF 19 ottobre 2020). L'informativa deve dirlo: vedi la guida sulla privacy dei dati sanitari.

Sanzioni: 100 € per documento omesso, tardivo o errato, fino a 50.000 € l'anno (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. 175/2014). Nessuna sanzione se correggi entro cinque giorni; ridotta a un terzo (33,33 €, tetto 20.000 €) entro sessanta giorni.

Perché la fattura al paziente non passa dallo SDI

Chi è tenuto al Sistema TS non può emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio per le fatture i cui dati vanno al Sistema TS: art. 10-bis del DL 23 ottobre 2018, n. 119. Dal 2019 al 2025 la norma è stata prorogata un anno alla volta; l'art. 2 del D.Lgs. 81/2025, in vigore dal 13 giugno 2025, ha cancellato l'elenco dei periodi d'imposta e il divieto è ora senza scadenza. L'art. 9-bis, comma 2, del DL 135/2018 lo estende a chi non è tenuto al Sistema TS ma fattura prestazioni sanitarie a persone fisiche.

In pratica:

  • Al paziente emetti una fattura cartacea o in PDF, numerata e datata, con codice fiscale, descrizione della prestazione, importo, regime IVA, bollo se dovuto e modalità di pagamento. La conservi come ogni altra fattura.
  • Se il paziente si oppone al Sistema TS, la fattura resta comunque fuori dallo SDI.
  • Verso aziende, strutture, altre partite IVA e pubblica amministrazione la fattura elettronica via SDI è obbligatoria, anche nel forfettario (dal 1 gennaio 2024 vale per tutti). Lì non inserire dati di pazienti.
  • Controlla il gestionale: molti software mandano tutto allo SDI per impostazione predefinita.

IVA: quando la prestazione è esente e quando no

L'art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 esenta "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza". Il DM 17 maggio 2002 del Ministero della Salute individua chi ci rientra: l'art. 1 cita "gli esercenti le professioni di biologo e psicologo" e le professioni sanitarie del DM 29 marzo 2001, dove il dietista compare all'art. 4. Sul piano soggettivo, quindi, biologi iscritti all'albo e dietisti ci sono. Dicitura in fattura: "Operazione esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972".

Il nodo è oggettivo: serve la finalità terapeutica. Nella causa C-307/01 (d'Ambrumenil, 20 novembre 2003) la Corte di giustizia UE esenta le prestazioni dirette principalmente a tutelare la salute della persona, comprese quelle preventive, non quelle che servono a un parere per fini amministrativi o legali. Nella causa C-91/12 (PFC Clinic, 21 marzo 2013) gli interventi estetici sono esenti solo se curano una malattia, un trauma o un difetto congenito. L'Agenzia delle Entrate ha recepito il criterio nella circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005: esenti le prestazioni la cui finalità principale è "tutelare, nonché mantenere o ristabilire la salute", anche profilattiche su persone sane. Per la chirurgia estetica il legislatore pretende ora un'attestazione medica della finalità terapeutica (art. 4-quater del DL 145/2023).

Per te: un piano per una persona con obesità, ipertensione, diabete o disturbi gastrointestinali, o per prevenire un rischio documentato, è esente. Un piano per un cliente sano con obiettivo dichiaratamente estetico o di prestazione sportiva è una zona grigia: è probabile che, senza una finalità di salute documentata, l'Agenzia lo consideri imponibile al 22%. Non esiste una risposta ufficiale sui nutrizionisti: documenta in cartella stato di salute e obiettivo e concorda con il commercialista i casi limite. La consulenza a un'azienda (menu per una mensa, formazione, contenuti) non è "resa alla persona" ed è imponibile.

Bollo da 2 euro: quando serve e chi lo paga

Le fatture senza IVA (esenti o in forfettario) scontano l'imposta di bollo di 2 € quando l'importo supera 77,47 € (DPR 26 ottobre 1972, n. 642, art. 13 della Tariffa, parte I); le fatture con IVA ne sono esenti (art. 6 della Tabella B).

Obbligato è chi emette la fattura, ma l'art. 22 del DPR 642/1972 rende responsabili in solido emittente e cliente. Puoi addebitare i 2 € al paziente in riga separata ("Imposta di bollo assolta sull'originale") o assorbirli nel prezzo. Sulla fattura cartacea la marca va sull'originale consegnato al paziente, con data non successiva a quella della fattura; sulle fatture elettroniche verso aziende si versa con F24 trimestrale. Per i forfettari: il bollo riaddebitato al cliente concorre al compenso tassato (Agenzia delle Entrate, risposta n. 428 del 12 agosto 2022).

Cassa previdenziale: ENPAB per i biologi, INPS per i dietisti

Biologi. L'iscrizione a ENPAB è obbligatoria per chi esercita la libera professione con iscrizione all'albo. Tre contributi: soggettivo al 15% del reddito professionale netto (minimo 2026: 1.309 €), integrativo al 4% del volume d'affari (minimo 106 €), maternità 136 €. Il 4% integrativo va addebitato in fattura al cliente, anche sulle fatture esenti IVA, in riga separata: "Contributo integrativo ENPAB 4%". Nel forfettario i contributi obbligatori versati si deducono; sul trattamento del 4% riaddebitato chiedi al commercialista, perché la regola è diversa da quella della rivalsa INPS.

Dietisti. Non esiste una cassa dedicata: il dietista, iscritto all'albo TSRM e PSTRP, versa alla Gestione Separata INPS. Aliquota 2026: 26,07% senza altra copertura previdenziale, 24% per chi è già assicurato altrove o pensionato (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026); minimale di reddito 18.808 €. La rivalsa del 4% in fattura è facoltativa e, se la applichi, concorre al reddito.

Regime forfettario: numeri 2026 e codice ATECO

Il forfettario (art. 1, commi 54-89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) è il regime di partenza per la maggior parte dei nutrizionisti. Numeri 2026:

  • Compensi dell'anno precedente non oltre 85.000 €. Oltre 100.000 € in corso d'anno esci subito; tra 85.000 e 100.000 € esci dall'anno successivo.
  • Spese per dipendenti e collaboratori non oltre 20.000 € lordi; redditi da lavoro dipendente o pensione non oltre 35.000 € (soglia confermata per il 2026).
  • Reddito imponibile = compensi incassati × 78%, meno i contributi previdenziali obbligatori versati.
  • Imposta sostitutiva 15%, oppure 5% per i primi cinque anni se non hai esercitato attività nei tre anni precedenti e la nuova non prosegue la vecchia.
  • Niente IVA in fattura, con la dicitura "Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014". L'esenzione dell'art. 10 n. 18 torna in gioco solo se esci dal regime. Il bollo sopra 77,47 € resta, come il Sistema TS e il divieto SDI verso i pazienti.

Codice ATECO. Dal 1 aprile 2025 è operativa la classificazione ATECO 2025 dell'ISTAT. Il vecchio 86.90.29 è confluito nel nuovo 86.99.09, "Altre attività varie per la salute umana n.c.a.", che nelle note esplicative comprende le attività dei dietisti e di nutrizione. È il codice indicato per i dietisti e, dalla maggior parte delle fonti fiscali, per i biologi nutrizionisti; i codici della ricerca (72.10) descrivono un'altra attività. Se la partita IVA è precedente ad aprile 2025, verifica con il commercialista la riclassificazione.

Cosa serve al paziente per detrarre il 19%

Le spese sanitarie danno una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che supera 129,11 € (art. 15, comma 1, lettera c, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Le prestazioni dei biologi nutrizionisti sono detraibili senza prescrizione medica: lo afferma la guida "Agenzia informa" sulle spese sanitarie. Per i dietisti vale la regola generale delle prestazioni rese da professionisti sanitari.

Dal 1 gennaio 2020 la detrazione spetta solo con pagamento tracciabile (bonifico, carta, bancomat, app): art. 1, commi 679 e 680, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. I contanti restano ammessi solo per farmaci, dispositivi medici e strutture pubbliche o private accreditate al SSN: il libero professionista non rientra nell'eccezione. Con i contanti la fattura è valida ma non detraibile. La prova è la ricevuta POS o l'estratto conto; in mancanza vale l'annotazione del prestatore sulla fattura (Agenzia delle Entrate, risposta n. 484/2020).

In fattura, oltre ai dati obbligatori: codice fiscale del paziente; descrizione chiara ("Prima visita nutrizionale con valutazione dello stato nutrizionale ed elaborazione del piano alimentare"); "Pagamento tracciato con carta il [data]"; l'eventuale nota di opposizione al Sistema TS. Per un percorso di più mesi indica il periodo. Prezzi e struttura dei percorsi: guida sulle tariffe del nutrizionista.

Tabella riassuntiva

ClientePrestazioneFatturaIVABolloSistema TS
Paziente (persona fisica)Visita, piano con finalità di saluteCartacea o PDF, mai SDIEsente art. 10 n. 18 (o forfettario)2 € sopra 77,47 €Sì, entro il 31 gennaio
Cliente sano, fine solo esteticoPiano senza finalità terapeutica documentataCartacea o PDF22% in ordinarioSolo se senza IVADa valutare con il commercialista
Azienda o altra partita IVAConsulenza, formazione, menu per menseElettronica via SDI22% (o forfettario)Solo se senza IVANo
Struttura sanitariaPrestazioni ai suoi pazienti, fatturate alla strutturaElettronica via SDIEsente se sanitaria alla persona: verifica2 € se esenteNo, invia la struttura

Paziente che si oppone al Sistema TS: stessa riga del paziente, ma l'invio va fatto senza codice fiscale. Nel forfettario la colonna IVA diventa "senza IVA, commi 54-89"; bollo e Sistema TS non cambiano.

Gli errori più comuni

  • Mandare allo SDI la fattura del paziente. Il divieto vale anche per i forfettari e anche se il paziente si è opposto al Sistema TS. Imposta il gestionale perché le fatture a persone fisiche escano solo in PDF.
  • Dimenticare il bollo sopra i 77,47 €. Sulle fatture esenti o in forfettario i 2 € sono dovuti da te, in solido con il cliente.
  • Credere che il forfettario esoneri dal Sistema TS. L'obbligo dipende dall'attività sanitaria, non dal regime.
  • Trasmettere per data di emissione invece che di pagamento. La fattura di dicembre incassata a gennaio va nell'anno successivo.
  • Incassare in contanti senza avvisare. Il paziente perde la detrazione del 19%. Tieni un POS o un link di pagamento.
  • Omettere il 4% ENPAB in fattura. Il contributo integrativo è dovuto a prescindere: se non lo addebiti, lo paghi tu.
  • Usare la dicitura IVA sbagliata. In forfettario la fattura cita i commi 54-89 della L. 190/2014, non l'art. 10 n. 18.

Come ti aiuta Careness

Careness non emette fatture al posto tuo e non invia dati al Sistema TS: quella parte resta al tuo software di fatturazione e al commercialista. Quello che fa è tenere in ordine il resto. Pazienti e piani sono illimitati su tutti i piani, anche in PDF, e i dati si esportano in formato strutturato in qualsiasi momento: tu sei titolare del trattamento, Careness responsabile ai sensi dell'art. 28 del GDPR, così la cartella che documenta la finalità della prestazione resta tua. Nei percorsi della rete Careness Care il paziente paga direttamente te e la fattura la emetti tu, con le regole di questa guida; il listino è pubblico (1 mese 89 €, 3 mesi 79 €/mese, 6 mesi 69 €/mese) e Careness trattiene una commissione una tantum sul primo percorso. I piani partono da 19,90 €/mese IVA inclusa, con prova gratuita.

Domande frequenti

Il biologo nutrizionista deve fare la fattura elettronica?

Verso i pazienti no, ed è vietata: l'art. 10-bis del DL 119/2018, reso strutturale dal D.Lgs. 81/2025, impedisce di far transitare dallo SDI le fatture i cui dati vanno al Sistema TS. Verso aziende, strutture, altre partite IVA e pubblica amministrazione è obbligatoria, anche nel forfettario.

Cosa faccio se il paziente non vuole che i dati vadano al Sistema TS?

Annoti l'opposizione sulla fattura e trasmetti comunque il dato, senza codice fiscale. Il paziente può anche opporsi da solo nel portale Sistema TS, nella finestra di febbraio-marzo. La fattura resta cartacea o in PDF: l'opposizione non riapre la porta dello SDI.

La visita nutrizionale online è esente IVA e va al Sistema TS?

Sì, se è una prestazione sanitaria con finalità terapeutica resa a una persona fisica: la distanza non cambia IVA, bollo né obbligo di invio. Cambiano le cautele su identificazione e conservazione: vedi la guida sulla visita nutrizionale online.

Ho saltato l'invio al Sistema TS: quanto pago?

100 € per documento non trasmesso, con tetto di 50.000 € l'anno (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. 175/2014). Entro cinque giorni dalla scadenza non paghi nulla; entro sessanta giorni la sanzione scende a un terzo. Il ravvedimento operoso resta possibile finché l'Agenzia non contesta.

Il paziente può pagarmi in contanti?

Può, ma perde la detrazione del 19%: dal 2020 serve un pagamento tracciabile (art. 1, commi 679 e 680, L. 160/2019) e l'eccezione per i contanti vale solo per farmaci, dispositivi medici e strutture pubbliche o accreditate. Dillo prima, non dopo.

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Fonti

Questa guida è informativa e aggiornata al 29 settembre 2026. Non sostituisce il parere del tuo ordine professionale, di un commercialista o di un avvocato: prima di decidere verifica le regole in vigore sulle fonti ufficiali.

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