Guida · Nutrizionisti

Visita nutrizionale online: come funziona, cosa dice la legge e come organizzarla bene

Questa guida è per biologi nutrizionisti e dietisti che vogliono seguire pazienti a distanza senza esporsi a un procedimento disciplinare o a una contestazione fiscale. Dice cosa permette la normativa sulla telemedicina, perché il primo incontro deve avvenire in presenza secondo le linee guida FNOB del 3 dicembre 2024, e come organizzare anamnesi, videochiamata, consenso, misure e fattura.

Aggiornata al 29 settembre 2026 · 13 minuti di lettura

In breve

  • Le Indicazioni nazionali sulla telemedicina (Accordo Stato-Regioni 17 dicembre 2020, Rep. atti n. 215/CSR) definiscono la televisita come atto medico che non sostituisce in automatico la prima visita in presenza ed è limitata al controllo di pazienti con diagnosi già formulata.
  • Il DM Salute 21 settembre 2022 (GU n. 256 del 2 novembre 2022) le riprende: nascono per il SSN e per i medici, ma sono il riferimento di buona pratica anche per il libero professionista.
  • Le linee guida FNOB del 3 dicembre 2024 ammettono l'attività online solo dopo il primo incontro in presenza (o con misure rilevate in presenza da un altro biologo) e vietano le diete online senza prima valutazione in presenza.
  • Il Garante (provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019) non richiede il consenso privacy per la cura da parte di un professionista sanitario soggetto al segreto; servono l'informativa (art. 13 GDPR) e l'adesione informata alla prestazione a distanza.
  • Detrazione del 19% solo con pagamento tracciabile (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 679-680); prestazioni del biologo esenti IVA ex art. 10, n. 18, DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Cosa dice la legge sulla visita a distanza

La verità scomoda: nessuna norma disciplina la "visita nutrizionale online" del libero professionista. Esistono le regole della telemedicina, scritte per il Servizio sanitario nazionale e per i medici, e le regole deontologiche del tuo ordine. Vanno lette insieme.

Il primo testo è "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 215/CSR). Le due prestazioni che ti riguardano:

  • Televisita: "atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente". "Non può essere mai considerata il mezzo per condurre la relazione medico-paziente esclusivamente a distanza, né può essere considerata in modo automatico sostitutiva della prima visita medica in presenza", ed è "limitata alle attività di controllo di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza".
  • Teleassistenza da parte di professioni sanitarie: atto professionale in videochiamata tra professionista e paziente o caregiver, con condivisione di dati, questionari, immagini e video tutorial.

Il secondo testo è il decreto del Ministero della Salute 21 settembre 2022, "Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina", in GU n. 256 del 2 novembre 2022: l'allegato A riprende le stesse definizioni e aggiunge i requisiti dei servizi, tra cui il consenso informato all'uso del servizio e dei dati prima dell'attivazione.

Nessuno dei due testi vieta al biologo o al dietista la prestazione a distanza, e nessuno dei due la regola: parlano di medici e di SSN. In un procedimento disciplinare sarebbero però il parametro della diligenza attesa, insieme al codice deontologico, e la logica "prima in presenza, poi controllo a distanza" è la stessa delle linee guida del tuo ordine.

Quando la prima visita può essere online e quando no

Per il biologo nutrizionista la risposta è nelle "Linee guida per la professione di Biologo in ambito nutrizionale", approvate dal Consiglio nazionale della FNOB il 3 dicembre 2024. La sezione "Esercizio attività professionale" (pag. 5-6) dice che "l'attività professionale in campo nutrizionale può essere svolta online, esclusivamente alle condizioni e con le garanzie che seguono", e la prima condizione è "incontrare il cliente personalmente e frontalmente, oppure acquisire i risultati delle rilevazioni antropometriche effettuate personalmente e frontalmente da un altro Biologo". Le attività successive (dieta, chiarimenti, suggerimenti "inerenti un rapporto già consolidato") potranno essere fornite "con le dovute cautele" online. La sezione "Divieti specifici e limiti dell'esercizio" (pag. 4) vieta di "elaborare diete on-line se non previa prima valutazione in presenza dello stato nutrizionale".

Non è una novità. Nel luglio 2019 il Consiglio di disciplina dell'ONB ha sospeso per sei mesi una nutrizionista che elaborava piani da schede compilate via internet senza mai incontrare i pazienti. La delibera ONB n. 858 del 22 luglio 2021 aveva sospeso i divieti per il Covid fino al 31 dicembre 2021; il 14 febbraio 2025 FNOB ed ENPAB hanno ribadito che "il primo incontro di consulenza alimentare con l'utente dovrà obbligatoriamente essere svolto in presenza" e hanno tolto dal Portale dei Biologi la prenotazione online dei primi appuntamenti.

Dietisti. Il profilo professionale (DM 14 settembre 1994, n. 744, art. 1, comma 2, lett. c) affida al dietista l'elaborazione e l'attuazione delle "diete prescritte dal medico"; per la FNO TSRM e PSTRP valutazione dello stato nutrizionale e determinazione dei fabbisogni si svolgono anche senza prescrizione. Non abbiamo trovato un documento ASAND o della Federazione sulla teleconsulenza del dietista: il criterio prudente è lo stesso del biologo, da confermare con il proprio ordine.

Patologie. Le linee guida FNOB ammettono diete per soggetti malati "solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo" e, per patologie riferite senza referti, indicano come prassi corretta richiedere la collaborazione del medico. A distanza il passaggio è più facile da saltare: chiedi i referti prima della call.

Minori. Le linee guida FNOB non hanno una sezione sui minori. Vale la legge 22 dicembre 2017, n. 219, art. 3: il consenso al trattamento sanitario del minore è espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore. In pratica: prima visita in presenza con un genitore, consenso firmato, genitore presente alle call; con genitori separati, chiedi al tuo ordine come acquisire il consenso di entrambi.

Come organizzare la visita online passo per passo

1. Anamnesi con questionario prima della call

Invia un questionario strutturato qualche giorno prima: obiettivi, storia del peso, abitudini, allergie e intolleranze documentate, farmaci, integratori, referti recenti. Non sostituisce l'anamnesi (le linee guida FNOB chiedono "una precisa e diretta attività di anamnesi"): serve a far arrivare i documenti prima e a dedicare la call alle domande che contano.

2. Videochiamata su uno strumento adeguato

Sei titolare del trattamento; la piattaforma è responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e deve garantire le misure dell'art. 32: cifratura, riservatezza e disponibilità dei sistemi, ripristino dei dati. Videochiamata in tempo reale con il volto visibile; mai una consulenza condotta solo per messaggi.

3. Misure a distanza con un metodo

Peso al mattino a digiuno sulla stessa bilancia, circonferenze con protocollo scritto e immagine del punto di repere, stessa frequenza. Le foto guidate da smartphone danno circonferenze e composizione corporea con un errore noto: utili come trend, non come dato clinico. Metodi ed errori sono nella guida sulle misure antropometriche a distanza.

4. Consegna del piano

Piano in PDF con data, versione e tuo nome, consegnato nell'area riservata o nell'app, non su WhatsApp né come allegato email in chiaro. Sostituzione degli alimenti e lista della spesa nell'app riducono le domande tra una call e l'altra.

5. Follow-up programmati

Fissa il calendario dei controlli alla consegna del piano, per esempio a 2, 6 e 12 settimane. Ogni controllo produce una nota in cartella (misure, aderenza, modifiche): è la prova della cautela richiesta.

Consenso informato, informativa e identificazione del paziente

Tre documenti distinti, spesso confusi; il dettaglio è nella guida su privacy e dati sanitari.

Informativa privacy (art. 13 GDPR). Va data prima di raccogliere i dati, anche a distanza: identità del titolare, finalità, base giuridica, destinatari (compresa la piattaforma come responsabile), conservazione, diritti.

Base giuridica. I dati sulla salute si trattano senza consenso quando il trattamento è necessario per finalità di cura ed è effettuato da, o sotto la responsabilità di, un professionista soggetto al segreto professionale (art. 9, par. 2, lett. h, e par. 3 del GDPR). Il Garante nel provvedimento 55/2019 lo dice espressamente: il professionista sanitario "non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall'interessato". Il consenso esplicito (art. 9, par. 2, lett. a) serve per le finalità ulteriori: app che trattano i dati per scopi diversi dalla telemedicina, accesso di soggetti non sanitari, promozione. Le linee guida FNOB elencano comunque il consenso esplicito tra i presupposti di liceità: fai verificare i moduli a un consulente privacy.

Consenso alla prestazione a distanza. È l'adesione informata alla modalità di erogazione. Le Indicazioni nazionali del 2020 la richiedono come "accettazione preventiva e informata, quindi consapevole, del paziente"; la legge 219/2017, art. 1, comma 4, vuole il consenso informato documentato in forma scritta o con videoregistrazione. Nel modulo spiega cosa la modalità a distanza non permette (esame obiettivo, misure rilevate da te) e quando chiederai una nuova visita in presenza.

Identificazione. Documento d'identità acquisito alla prima visita in presenza e conservato in cartella; a ogni call verifica in video che chi è collegato sia la persona in cartella. La delibera ONB 858/2021 chiedeva l'accertamento dell'identità in ogni fase: resta buona pratica.

Fatturazione e pagamento a distanza

Pagamento tracciabile. Dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% delle spese sanitarie spetta solo se l'onere è sostenuto "con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento" tracciabili (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 679). Il comma 680 esclude dall'obbligo medicinali, dispositivi medici e prestazioni di strutture pubbliche o private accreditate al SSN: il libero professionista non rientra nell'eccezione. Online il problema non si pone: bonifico, carta o link di pagamento sono tracciabili per natura.

Cosa scrivere in fattura. Descrizione della prestazione sanitaria (per esempio "consulenza nutrizionale di controllo"), modalità di pagamento e dicitura di esenzione. La guida dell'Agenzia delle Entrate sulle spese sanitarie conferma che le prestazioni dei biologi nutrizionisti sono detraibili senza prescrizione medica (circolare 11/E del 21 maggio 2014, risposta 2.2), per la parte che eccede 129,11 euro.

IVA. Le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza" sono esenti ex art. 10, primo comma, n. 18, DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il decreto del Ministero della Salute 17 maggio 2002 include il biologo tra le professioni ammesse, e la FAQ FNOB sulla partita IVA conferma l'esenzione per le diete come prestazioni rese alla persona, con menzione in fattura. Attenzione al requisito oggettivo: la Corte di giustizia UE (causa C-581/19, 4 marzo 2021) ha negato l'esenzione a un monitoraggio nutrizionale offerto in palestra perché privo di finalità terapeutica, criterio ripreso dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 466 del 21 settembre 2022. Un "percorso benessere" in pacchetto con servizi non sanitari va valutato con il commercialista; per il dietista il quadro è analogo, da confermare.

Sistema Tessera Sanitaria. I biologi trasmettono al Sistema TS le spese dei privati dalle prestazioni del 2019 (FAQ FNOB del 30 ottobre 2019). Scadenze e casi particolari sono nella guida su fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria; sulle tariffe online rispetto allo studio vedi quanto far pagare.

In presenza o online: cosa cambia

AspettoIn presenzaOnline
Prima visita del biologoObbligatoria (linee guida FNOB 2024)Non ammessa, salvo misure rilevate in presenza da un altro biologo
Controlli successiviSempre possibiliAmmessi "con le dovute cautele"
Esame antropometricoRilevato dal professionistaAutomisurazione guidata o foto: errore noto, solo trend
IdentificazioneDocumento alla manoDocumento acquisito in presenza, verifica in video a ogni call
ConsensoInformativa art. 13 e consenso alla prestazioneIn più: adesione alla modalità a distanza, scritta o registrata
PagamentoTracciabile per la detrazione; contante ammesso ma non detraibileTracciabile per natura (bonifico, carta, link)
PatologieReferti visti in visitaReferti prima della call, mai su sola dichiarazione

Gli errori più comuni

  • Vendere la "prima visita online". Per il biologo è vietata dalle linee guida FNOB 2024 e già sanzionata nel 2019 con sei mesi di sospensione; la pubblicità sui social è stata un'aggravante.
  • Confondere "posso farlo a distanza" con "posso farlo solo a distanza". Le Indicazioni nazionali escludono la relazione esclusivamente a distanza: programma un ritorno in presenza quando il quadro cambia.
  • Accettare patologie autodichiarate. Senza referti o anamnesi del medico non puoi elaborare la dieta per un soggetto malato. Chiedi i documenti prima della call.
  • Un solo modulo per tutto. Informativa, consenso per finalità ulteriori e adesione alla prestazione a distanza sono tre atti diversi con basi diverse.
  • Fatturare "consulenza" senza qualificarla. Se la fattura non descrive una prestazione sanitaria, il paziente perde la detrazione e tu rischi sull'esenzione IVA.

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Domande frequenti

La visita nutrizionale online è legale?

Sì, con limiti. Nessuna legge la vieta; le Indicazioni nazionali sulla telemedicina (2020) e il DM 21 settembre 2022 la inquadrano come prestazione di controllo, non sostitutiva della prima visita in presenza. Per il biologo nutrizionista le linee guida FNOB del 3 dicembre 2024 impongono il primo incontro in presenza; i controlli successivi sono ammessi con le dovute cautele.

Il paziente può detrarre la visita online?

Sì, alle stesse condizioni dello studio: fattura che descrive una prestazione sanitaria e pagamento tracciabile (legge 160/2019, art. 1, comma 679). La guida dell'Agenzia delle Entrate conferma che le prestazioni del biologo nutrizionista sono detraibili senza prescrizione medica, per la parte che eccede 129,11 euro.

Serve la partita IVA per fare consulenze online?

Sì, se l'attività è abituale: la FAQ FNOB dice che va aperta "quando si svolge attività libero-professionale o di consulenza", e il canale online non cambia la natura dell'attività. Con la partita IVA arrivano l'iscrizione all'ENPAB, con contributo integrativo del 4% in fattura, e per il biologo l'invio al Sistema Tessera Sanitaria.

Che strumento uso per la videochiamata?

Uno con cui puoi firmare un contratto da responsabile del trattamento (art. 28 GDPR), che dichiari dove stanno i server e i sub-responsabili, con cifratura delle comunicazioni (art. 32). Le versioni consumer gratuite di norma non lo offrono: usa la versione business o la funzione integrata nel gestionale.

Posso seguire pazienti all'estero?

Con prudenza. Nell'Unione europea la direttiva 2011/24/UE (art. 3, lett. d) considera la prestazione di telemedicina erogata nello Stato in cui è stabilito il professionista, quindi si applicano le regole italiane; il paese del paziente può però avere norme proprie sull'esercizio della professione. Fuori dall'UE il quadro va verificato caso per caso, e il GDPR ha regole proprie sui trasferimenti di dati. Resta il vincolo della prima visita in presenza: chiedi al tuo ordine e a un avvocato prima di accettare pazienti all'estero.

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Fonti

Questa guida è informativa e aggiornata al 29 settembre 2026. Non sostituisce il parere del tuo ordine professionale, di un commercialista o di un avvocato: prima di decidere verifica le regole in vigore sulle fonti ufficiali.

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