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Personal trainer e nutrizionista: chi può fare cosa e come collaborare in regola
Se sei un personal trainer, questa guida ti dice dove finisce il tuo lavoro e dove comincia quello di chi può elaborare un piano alimentare. Se sei un nutrizionista o un dietista, ti dice come lavorare con un personal trainer senza prestare il nome a un abuso. Trovi le norme con articolo e anno, una sentenza della Cassazione e tre modelli di collaborazione che reggono a un controllo.
In breve
- Elaborano piani alimentari il medico, il biologo iscritto all'albo (art. 3, lettera b, legge 24 maggio 1967, n. 396) e il dietista (art. 1, decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744). Nessun'altra figura.
- Il personal trainer che scrive una dieta personalizzata commette esercizio abusivo della professione: art. 348 del codice penale, reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro dopo la legge 11 gennaio 2018, n. 3.
- La Cassazione lo ha già stabilito per gli istruttori di palestra: sezione VI penale, sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017.
- Il personal trainer è una professione non organizzata (legge 14 gennaio 2013, n. 4); il chinesiologo di base con laurea L-22 è previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
- Educazione alimentare generica sì, schema con calorie e quantità per il singolo cliente no.
- Collaborazione in regola: piano elaborato e consegnato dal nutrizionista, consenso scritto del cliente allo scambio di dati, fatture separate.
Chi può elaborare un piano alimentare in Italia
La legge riserva l'elaborazione di piani alimentari a tre figure con abilitazione dello Stato.
| Figura | Base normativa | Cosa può fare |
|---|---|---|
| Medico chirurgo | Abilitazione e iscrizione all'ordine | Prescrive diete a soggetti sani e malati, fa diagnosi |
| Biologo nutrizionista | Art. 3, lettera b, legge 396/1967; professione sanitaria dalla legge 3/2018 | Diete per soggetti sani in autonomia; con patologia, dopo accertamento medico; non fa diagnosi né prescrive farmaci |
| Dietista | Art. 1, decreto ministeriale 744/1994 | "Elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico"; razioni alimentari per gruppi di popolazione |
L'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396 include tra gli oggetti della professione di biologo la "valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo"; la legge 11 gennaio 2018, n. 3 lo ha qualificato come professione sanitaria e ha creato la Federazione nazionale degli ordini dei biologi (FNOB). Le linee guida FNOB per il biologo in ambito nutrizionale, approvate il 3 dicembre 2024, fissano i paletti: il biologo può "autonomamente determinare ed elaborare diete nei confronti di soggetti sani", mentre per chi ha una patologia serve l'"accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo". Il primo incontro deve essere in presenza; dieta e chiarimenti possono poi essere trasmessi a distanza (vedi la guida sulla visita nutrizionale online).
Il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 744 definisce il dietista "operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione". Sull'autonomia verso il soggetto sano il profilo non è esplicito: in caso di dubbio, il riferimento è il proprio ordine (TSRM PSTRP).
Nessun diploma privato o master in "nutrizione sportiva" sostituisce l'abilitazione dello Stato.
Cosa non può fare il personal trainer, e perché è un reato
Il personal trainer non può elaborare, prescrivere, adattare o "personalizzare" un piano alimentare. Non conta come lo chiama (scheda, protocollo, consigli): conta cosa contiene e a chi è rivolto.
La norma è l'art. 348 del codice penale, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3: "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000". Il terzo comma colpisce il professionista abilitato che "ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l'attività delle persone che hanno concorso nel reato": reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro. È il caso del nutrizionista che copre con la propria firma i piani scritti da un trainer.
La sentenza da conoscere è Cassazione penale, sezione VI, n. 20281 del 28 aprile 2017. Gli imputati erano istruttori di palestra che fornivano ai clienti schemi alimentari con le calorie per ogni persona, in modo ripetuto e organizzato, come servizio aggiunto al fitness. La Corte ha qualificato come attività riservata l'"individuazione dei bisogni alimentari dell'uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni", di competenza del biologo e, in via concorrente, di medici, farmacisti e dietisti. Il criterio viene dalle Sezioni Unite (sentenza n. 11545 del 2012, richiamata nella decisione): è reato compiere atti tipici di una professione con "continuatività, onerosità e organizzazione". Un trainer che inserisce la dieta nel pacchetto a pagamento soddisfa tutti e tre i requisiti.
Educazione alimentare o piano personalizzato: dove passa il confine
Il personal trainer può parlare di alimentazione. Non può decidere cosa mangia il suo cliente.
Il riferimento per l'educazione alimentare generica sono le Linee guida per una sana alimentazione del CREA, edizione 2018, rivolte alla popolazione sana. Un trainer che le rilancia (più verdura, meno bevande zuccherate, attenzione alle porzioni) fa informazione. Le linee guida FNOB usano lo stesso criterio per i contenuti divulgativi dei sanitari: vanno bene se "prescindono dal singolo caso e dal rapporto personale fra professionista e paziente".
Tre domande per capire da che parte del confine ti trovi:
- È riferito a una persona precisa, con i suoi dati (peso, obiettivo, allergie, patologie)?
- Contiene quantità, calorie, grammature, alimenti da eliminare, orari o "macro"?
- È dentro un servizio a pagamento o ne è la ragione?
Due sì su tre e sei nel piano alimentare personalizzato. Il trainer che "aggiusta i carboidrati nei giorni di allenamento" sta modificando una dieta, cioè la sta elaborando.
Chi è il personal trainer per la legge
Nessuna norma italiana definisce il personal trainer. Tre testi ne delimitano lo spazio.
Legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'art. 1, comma 2 definisce le professioni non organizzate "con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi" e "delle professioni sanitarie". Il comma 3 impone di indicare "in ogni documento e rapporto scritto con il cliente" gli estremi della legge; l'omissione è una pratica commerciale scorretta sanzionata dal codice del consumo.
Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86). L'art. 41 istituisce quattro figure, tra cui il chinesiologo di base: serve la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22) e l'attività comprende, nel testo pubblicato nel 2021, "personal training e preparazione atletica non agonistica". L'art. 42 impone alle palestre private un chinesiologo con laurea in scienze motorie o diploma ISEF, oppure un istruttore di specifica disciplina qualificato da federazioni, discipline associate o enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e CIP. Se il termine "personal trainer" sia riservato ai laureati è questione dibattuta e non risolta dal testo: chi vuole certezza chieda a un avvocato del settore.
Art. 25 dello stesso decreto. L'istruttore o il preparatore atletico tesserato che lavora verso corrispettivo per un soggetto dell'ordinamento sportivo è lavoratore sportivo; sono esclusi "coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è riconosciuta da norme di legge", quindi il nutrizionista che collabora con una ASD non lo diventa.
In nessuno di questi testi l'alimentazione compare tra le competenze del trainer o del chinesiologo. Per chi lavora a distanza, vedi la guida sul coaching online per personal trainer.
Tre modelli di collaborazione che reggono
1. Rinvio reciproco. Ciascuno ha i propri clienti; il trainer indirizza al nutrizionista chi chiede una dieta, il nutrizionista indirizza al trainer chi deve allenarsi. Nessun compenso per la segnalazione, nessun dato condiviso salvo quello che il cliente porta con sé.
2. Team sullo stesso cliente. Il nutrizionista fa l'anamnesi e la prima visita in presenza, elabora il piano e lo consegna lui al cliente; il trainer programma l'allenamento e segue l'aderenza, anche guardando il diario dei pasti, senza toccare quantità e alimenti. I due si allineano a intervalli fissi con il consenso del cliente. È il modello che rende di più e richiede più carta (vedi sotto).
3. Struttura con più professionisti. Una palestra o uno studio ospita entrambe le figure. Le linee guida FNOB chiedono al biologo che lavora dentro altre strutture (citano palestre, centri estetici, farmacie) di verificare che "ciò non sia vietato dalle specifiche normative di settore sia a livello nazionale che territoriale" e di valutare in concreto il conflitto d'interesse, per esempio se la struttura vende gli integratori che lui consiglia.
In tutti i modelli valgono tre divieti: il nutrizionista non firma piani scritti da altri; il trainer non consegna e non spiega il piano come fosse suo; nessun pacchetto "allenamento più dieta" viene venduto dal trainer senza che il cliente incontri il nutrizionista.
Cosa mettere per iscritto e chi fattura cosa
L'accordo tra professionisti. Una pagina: ruoli, chi fa l'anamnesi, chi consegna il piano, chi risponde alle domande sul cibo (solo il nutrizionista), come ci si aggiorna, come si esce dall'accordo. Nei documenti del trainer va la dicitura richiesta dall'art. 1, comma 3, della legge 4/2013.
Il consenso del cliente allo scambio di informazioni. Peso, circonferenze, patologie, intolleranze e piano alimentare sono "dati relativi alla salute" secondo l'art. 4, punto 15, del Regolamento (UE) 2016/679. Il loro trattamento è vietato salvo eccezioni (art. 9, paragrafo 1); per un personal trainer, che non è tenuto al segreto professionale sanitario, la base è il consenso esplicito dell'interessato (art. 9, paragrafo 2, lettera a): scritto, specifico su cosa si condivide, con chi e per quanto tempo, revocabile. Ogni professionista resta titolare autonomo dei propri dati (vedi la guida su privacy e dati sanitari).
Le fatture. Ciascuno fattura la propria prestazione al cliente. Le consulenze nutrizionali del biologo sono prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972, come ricorda la FAQ della FNOB; la prestazione del trainer non è sanitaria. Una fattura del trainer con la voce "piano alimentare" è una prova documentale di esercizio abusivo. Per il nutrizionista vedi la guida su fatturazione e Sistema Tessera Sanitaria.
Come comunicare al pubblico senza sbagliare
Per i professionisti sanitari vale l'art. 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: le comunicazioni informative degli iscritti agli albi sanitari possono contenere solo le informazioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, "escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo". Il comma 536 affida agli ordini il procedimento disciplinare e la segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le linee guida FNOB traducono il principio: niente offerte, sconti e promozioni sulle prestazioni.
Per il trainer non c'è pubblicità sanitaria, ma c'è il codice del consumo. Regole pratiche per una comunicazione congiunta:
- Nome, titolo e numero di iscrizione all'albo del nutrizionista compaiono ovunque si parli di piano alimentare.
- Il trainer non scrive "dieta inclusa": scrive "piano alimentare a cura del dott. X, biologo nutrizionista".
- Nessun "dimagrisci 10 kg in 30 giorni", nessun prima e dopo con promessa di risultato.
- Nessuno sconto sulla visita nutrizionale legato al pacchetto di allenamento; il prezzo del percorso nutrizionale va indicato a parte.
Segnali di allarme
- Integratori venduti come terapia. Gli integratori sono alimenti e "non possono vantare proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione e cura di malattie", come ricorda l'Istituto Superiore di Sanità. Le linee guida FNOB vietano al biologo di venderli e di fare da intermediario.
- La "dieta del metodo" uguale per tutti, venduta come PDF insieme alla scheda di allenamento.
- Promesse di risultato in chili o centimetri entro una data.
- Anamnesi via questionario e piano consegnato senza che il cliente abbia mai incontrato il nutrizionista.
- Il piano lo consegna il trainer, o lo "adatta" tra una visita e l'altra.
- Un solo prezzo, una sola fattura, emessa da chi non è abilitato.
Gli errori più comuni
- Chiamarla "scheda" invece di "dieta". La Cassazione guarda a schemi "fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni", non al nome.
- Pensare che un diploma di nutrizione sportiva abiliti. L'unica abilitazione è quella dello Stato con iscrizione all'albo; il resto è formazione.
- Far firmare al nutrizionista piani scritti dal trainer. Espone il nutrizionista al terzo comma dell'art. 348 c.p. e al procedimento disciplinare.
- Condividere i dati del cliente in una chat senza consenso scritto e senza sapere chi è titolare del trattamento.
- Vendere il "percorso completo" con una sola fattura del trainer. Se la fattura contiene la dieta, contiene il reato.
- Promuovere sconti sulla visita nutrizionale. Per il sanitario è pubblicità vietata dalla legge 145/2018.
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Domande frequenti
Il personal trainer può dare consigli alimentari?
Può fare educazione alimentare generica, ripetendo indicazioni pubbliche come le linee guida CREA 2018 e indirizzando al professionista abilitato. Non può dare indicazioni riferite alla singola persona con quantità, calorie o alimenti da eliminare: quello è un piano alimentare, riservato a medico, biologo e dietista (art. 348 c.p.; Cass. pen., sez. VI, n. 20281/2017).
Posso vendere schede alimentari online se ho un diploma di nutrizione sportiva?
No. Il diploma non è un'abilitazione dello Stato e la vendita online non cambia la natura dell'atto: continuità, corrispettivo e organizzazione sono proprio gli elementi che la Cassazione usa per riconoscere l'esercizio abusivo. Anche per il biologo abilitato le linee guida FNOB richiedono il primo incontro in presenza.
Un laureato in scienze motorie può fare diete?
No. La laurea L-22 dà accesso alla figura del chinesiologo di base (art. 41 del decreto legislativo 36/2021), le cui attività riguardano il movimento e il personal training. Per elaborare diete servono laurea e abilitazione in biologia, medicina o dietistica.
Il nutrizionista può fare schede di allenamento?
Prudenza. Nessuna norma riserva la programmazione dell'allenamento a una categoria, ma l'art. 42 del decreto legislativo 36/2021 richiede nelle palestre personale con titoli specifici e le competenze del biologo riguardano la nutrizione. Chi esce dal proprio ambito risponde dei danni: meglio il team con un trainer qualificato.
Cosa rischia il nutrizionista che "copre" i piani scritti dal trainer?
Il terzo comma dell'art. 348 c.p. punisce chi determina altri a commettere il reato o ne dirige l'attività con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro, oltre al procedimento disciplinare dell'ordine.
Un solo fascicolo, due professionisti
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Prova Careness gratisFonti
- FNOB, Legge istitutiva 24 maggio 1967, n. 396, pagina del 10 settembre 2013
- FNOB, Linee guida per la professione di Biologo in ambito nutrizionale, approvate il 3 dicembre 2024
- FNOB, FAQ Biologo nutrizionista, consultata il 29/09/2026
- FNOB, Spunti di riflessione: dieta, chi è il vero specialista?, 9 settembre 2018
- FNOB, Mission, consultata il 29/09/2026
- Ordine TSRM PSTRP di Salerno, Dietisti: profilo professionale D.M. 14 settembre 1994, n. 744, consultata il 29/09/2026
- Brocardi, Art. 348 codice penale, testo vigente e note, consultata il 29/09/2026
- Cammino Diritto, Prescrivono diete in palestra ma non sono dietisti: è esercizio abusivo (Cass. pen., sez. VI, n. 20281/2017), 2017
- La Legge per Tutti, L'istruttore di palestra non può fare diete personalizzate, 2017
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Legge 14 gennaio 2013, n. 4, testo, 2013
- Fisco e Tasse, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, testo, G.U. n. 67 del 18 marzo 2021
- Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Il lavoratore sportivo, quaderno operativo n. 3, 1 dicembre 2023
- FNOVI, Le disposizioni sulla pubblicità sanitaria della legge 145/2018, 10 gennaio 2019
- CREA, Linee guida per una sana alimentazione, edizione 2018, 2018
- EUR-Lex, Regolamento (UE) 2016/679, articoli 4 e 9, 27 aprile 2016
- Istituto Superiore di Sanità, ISSalute, Integratori alimentari, aggiornata al 20 maggio 2025
Questa guida è informativa e aggiornata al 29 settembre 2026. Non sostituisce il parere del tuo ordine professionale, di un commercialista o di un avvocato: prima di decidere verifica le regole in vigore sulle fonti ufficiali.